Il tentativo del ministro Sacconi di raccimolare denari dall’INPS, aumentando di fatto l’età  pensionabile di chi aveva riscattato anni di studi e laurea, è naufragato. Sentita puzza di bruciato sul fronte della leggitimità  costituzionale, si è subito fatto dietrofront. In pochi ricordano, però, che soltanto pochi anni fa accadde esattamente il contrario. Non passò molto sotto osservazione, ma nel 2007 con la Finanziaria di centrosinistra si abbassarono i costi per il riscatto per renderlo più appetibile, eliminando gli interessi sulla rateizzazione. Il testo della modifica è nell’Art. 77 del D.Lgs 247/2007 che riporto:

[…] Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008 […]

[…] La facoltà  di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività  lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo stesso […]

Voi direte allora meglio la Sinistra? Beh, dipende. Nello stesso D.Lgs, per esempio, si mise mano alla rimodulazione delle aliquote previdenziali a carico dei freelance italiani, alzandole senza ragione alcuna, giusto per fare casssa su chi non era rappresentato da poteri forti. Una vera rapina che non dava nulla in cambio, nessun diritto aggiunto o migliore assistenza o previdenza.

Come si vede i tempi e i protagonisti cambiano, ma il vizio è il solito: pescare risorse là  dove si pensa che ci siano minori proteste sociali, o un bacino di voti meno significativo. Partite IVA e laureati (e anche medici e paramedici direi, dopo le vicende di questi giorni) oggi, però, contano eccome negli equilibri politici e il caso delle amministrative di Milano lo dimostra chiaramente. Senza tornare indietro di quattro anni, possibile che la lezione (per non dire batosta) di pochi mesi fa sia già  stata dimenticata dal Governo?

P.S. Approfondimento tecnico: per sapere come riscattare oggi il Corso di Laurea, leggi questo documento dell’INPS.

Forse non è chiaro a tutti che cosa sia stato infilato in manovra economica di agosto sotto la voce “Misure a sostegno dell’occupazione”. A fianco dell’interessante ritocco degli stage e dell’estensione dell’uso dei fondi interprofessionali per la formazione a lavoratori con contratto a progetto o apprendisti (a quando l’estensione tout court ai “lavoratori”?), che considero passi avanti, c’è questa cosa che non saprei bene come definire se non un “porcellum sfracellum”, una bomba a frammentazione nel diritto del lavoro. Bersani l’ha definita “balcanizzazione”, la Camusso ha minacciato per questo articolo vertenze azienda per azienda, visto che ha tutta l’aria di portare un po’ di stile marchionne in ogni angolo del Paese. E’ l’articolo 8 della Manovra, che vi riporto per intero:

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita’ e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita’.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Le tre novità  più rilevanti sono a mio avviso: 1) la deroga sistematica al modello di contratto nazionale, con l’approvazione dei risultati delle relazioni industriali tramite referendum interni e locali; 2) l’introduzione di possibili variazioni sui sistemi di licenziamento e per quanto mi riguarda da più vicino; 3) la possibilità  che siano le “associazioni comparativamente più rappresentative”  a determinare in quale modo dovranno essere regolati i rapporti tra imprese e Partite IVA. Ora questa ultima questione è davvero fuori da ogni logica e sottointende la pericolissima ipotesi che il lavoro autonomo possa essere sussunto sotto la contrattazione collettiva come se si trattasse di una modalità  diversa, da regolare appunto, ma pur sempre di lavoro subordinato (e per di più, per molti, a basso costo e basso rischio, perché facilmente “licenziabile”), quando, invece, le uniche norme che forse andrebbero introdotte riguardano la definizione di lavoro autonomo, i tempi di pagamento e poco altro. E’ al contrario sul fronte del Welfare universalistico, non nella contrattazione di prossimità , che servono le misure più urgenti per i freelance.