Autore: Dario Banfi
So hungry so foolish
In memoria di Alberto D’Ottavi, giornalista, blogger e imprenditore. Scomparso un anno fa, il 26 settembre 2014.
Esiste una memoria elettronica e una del cuore, ma nel caso di Alberto D’Ottavi, per chi lo ha conosciuto da vicino, la distinzione era davvero impercettibile. Il suo contatto su Skype, su smartphone o Facebook non era dissociabile dai modi gentili e dalla sua passione per l’Hi-tech, unica, competente, contagiosa e folle, che ha saputo trasferire in rete, tra gli amici, nel mondo dell’informatica e del giornalismo Hi-tech. A distanza di un anno dalla sua morte, ha senso ricordare (almeno per me) almeno due, tre cose che ha saputo lasciare in pegno, come sfide vive e visioni prospettiche sul nostro Paese e sul mestiere di chi è chiamato a innovare. Provo a scriverne, in breve, sapendo comunque di tradire molto.Continua a leggere
Il compenso professionale secondo il D.M. 140/2012
Mentre si discute in Parlamento dell’equo compenso per i giornalisti freelance, una norma che lo stesso ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha snobbato senza mezzi termini, vale la pena di ripescare una questione: come calcolare il compenso di un professionista? Aboliti i tariffari da Bersani, sono rientrati [in assenza di parametri per valutare il valore delle prestazioni d’opera] dalla finestra, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.
In aggiunta è arrivato poi il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, ovvero il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia“. Anche in questo caso non si parla di giornalisti freelance (figuriamoci), ma c’è qualche spiraglio interessante sulla questione delle tariffe. Dopo avere affrontato i casi di avvocati, commercialisti, notai e architetti ecc. si arriva all’Articolo 40 del Capo VI “Disposizioni concernenti le altre professioni”, che recita così:
Articolo 40 – Altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.