Business Week dedica uno speciale al recruiting online e alle possibili deviazioni discriminanti che derivano da un uso scorretto di strumenti che consentono selezioni con parametri non leciti. Così scrive Kurt Rohn sul popolare newsmagazine:

Technology, and specifically the Internet, have revolutionized recruitment. Recruiters can access millions of job seekers on electronic résumé databases and millions of job seekers can apply online via corporate career sites. Such electronic access broadens the candidate pool, but it can also be used by recruiters to narrow the pool, sometimes with negative or “disparate adverse impact”.

I pericoli di discriminazione sono cioè dietro l’angolo con la tecnologia [Qui un commento critico al testo di Kurt Rohn]. Lo ricordano l’Office of the Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) e l’Equal Employment Opportunity Commission’s (EEOC) nel Systemic Task Force Report del 2006. Come fare? Basta mettere filtri sul genere o su codici postali relativi, per esempio, a quartieri di grandi città  abitati prevalentemente da stranieri per effettuare selezioni scorrette.

Questo impone perciò una grande attenzione alla cosiddetta compliance, al rispetto delle leggi vigenti, nella realizzazione di software e servizi di recruiting diffusi in Rete. Almeno negli USA, dove la commissione di indagine su questo tipo di abusi si è dotata di un action plan degno di 007 telematici.

Sempre sulla lotta al sommerso e al lavoro irregolare. O in altri termini, per chi ama questa dizione “alla precarietà “. Come noto, nella recente manovra finanziaria sono state elaborate alcune norme relative all’Emersione e alla Stabilizzazione delle Co.Co.Pro (ovviamente applicabili là  dove questi contratti sono utilizzati in maniera illecita). Si tratta di due soluzioni distinte. La prima riguarda i contratti di collaborazione non regolari: questi possono essere regolarizzati entro e non oltre il 30 aprile 2007. Il secondo intervento è dedicato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero, per i quali i benefici valgono fino al 30 settembre 2007.

A 40 giorni dal termine per la regolarizzazione delle Co.Co.Pro la circolare interpretativa di tutto l’impianto (tecnicamante dei commi 1192-2010) è diventata un fantomatico foglio di otto pagine che vagola per le stanze del Ministero in cerca d’autore. La patata è bollentissima, dicono fonti vicine a questo blog [fatemi sentire importante, suvvia..]. Le questioni più spinose: la finestra temporale di applicabilità  del condono (che non va chiamato così, ma “sanatoria”, dicono, anche se di condono si tratta); la tombalità  o meno delle irregolarità  pregresse; la formula conciliatoria che comprende i sindacati (e che Pietro Ichino aveva duramante contestato dalle pagine del Corriere della Sera) e le implicazioni di carattere penale per la questione “sanatoria contributiva”, visto che è la prima volta che si affronta la questione.

Insomma, per farla breve, la finestra temporale per  sanare i Co.Co.Pro si stringe, nessuno dice come bisogna fare e il lavoro di interpretazione diventa sempre più precario, come l’oggetto del contendere.

Sono state pubblicate le linee guida del Garante della Privacy per l’uso della posta elettronica e di Internet in azienda (che avevamo già  anticipato due mesi fa). I datori di lavoro pubblici e privati non potranno più controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti se non in casi eccezionali.

La questione è particolarmente delicata €” afferma il relatore Mauro Paissan, attraverso un comunicato stampa €” perché dall’analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori“.

L’Autorità  prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità  di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità  che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine Web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività  lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori.