Ogni fatto istituzionale ha rilevanza sociale e un impatto anche sulle relazioni di lavoro. Mi sono chiesto: quali conseguenze potrebbe avere il caso “Papi” sulla cultura del lavoro e sul tema del merito in Italia? Senza speculare troppo sui fatti di cronaca, vi propongo al contrario di fare epochè dei mille dettagli pruriginosi, e leggere questo bel testo di Pier Luigi Celli del 2007 che a mio avviso pare azzeccato per la situazione odierna. Si intitola “Le virtù deboli“.

Il brano è un po’ lungo (lo metto in download in coda), ma a mio avviso questi sono i passaggi principali che mostrano i legami possibili tra politica e mondo del lavoro:

Se è nell’impresa che si verificano le condizioni più problematiche per perseguire i canoni del rispetto, nel senso che la razionalità  strumentale prevalente non considera rilevanti virtù modeste (deputate al riconoscimento personale, indipendentemente dalle posizioni, dai ruoli e dalle funzioni esercitate), è il contesto sociale, interpretato dalla politica, che finisce col mettere in crisi i canoni della dignità .
Succede che i meccanismi di selezione gerarchica e di cooptazione, puntando sulle affinità , i valori di adesione e di appartenenza, premiando gli adepti e puntando sulla fedeltà  senza discussione, hanno progressivamente legittimato comportamenti conniventi, la rincorsa a farsi riconoscere e benedire; la voglia straripante a togliersi dai margini per entrare nel gioco a qualsiasi prezzo.
Quello della dignità  in particolare.

E ancora:

Si è andato perdendo un principio fondante la correttezza dei rapporti all’interno degli organismi di interesse collettivo: e cioè che la dignità  delle persone è un bene “individuale” che ha una qualche valenza sociale, nel senso che è spendibile in via allargata e qualifica positivamente l’organizzazione in grado di esprimerlo. […] In impresa è oggi particolarmente difficile ottenere rispetto. Si dice, e si invoca, una rivoluzione meritocratica nella promozione delle persone; poi, da un lato, si cercano solo quelli che possono garantire una fedeltà  senza sbavature e, dall’altro, si esasperano connotazioni che tendono (anche per via stipendiale) a marcare le differenze e le distanze. àˆ straordinario come gli uomini di impresa rimproverino alla politica esattamente quello che loro stessi affermano nei fatti quasi ogni giorno.

Al fondo c’è ancora il concetto (e la pratica) del rispetto dei valori, come riconoscimento reciproco di azioni e comportamenti coerenti con le dichiarazioni e con le aspettative. Non c’è merito nel clan, peggio, nella corte.

Qui il brano intero, tratto da Pier Luigi Celli, Le virtù deboli, Apogeo, 2007.

Lavoro subordinato vs Lavoro autonomo.

Quali sono i margini?

Può sembrare un tema lezioso, in realtà  riguarda centinaia di migliaia di lavoratori che sono impiegati con contratti di lavoro autonomo, ma di fatto operano come subordinati. La violazione, che per esempio per i Co.co.pro. (come esplicitato nell’Art. 69 della Legge Biagi ) porterebbe alla conversione del contratto a tempo indeterminato, è alla radice di tutto il mondo del lavoro cosiddetto “grigio”. Né di qua né di là , irregolare oltre che precario.

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è espressa di recente, nuovamente, sulle differenze sostanziali che intervengono nella delimitazione dei due contesti. Questo è il testo completo in .PDF, che ho convertito per chi serve anche in file MS Word. Le parti più significative sono queste:

[…] la subordinazione, intesa quale disponibilità  del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività  di impresa.

[…] l’esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia. […] la subordinazione può ritenersi sussistente anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e in presenza, viceversa, dell’assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell’obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità  secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell’impresa […]

[…] l’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità  dell’incarico conferito;

Nella sentenza si elencano in maniera esplicita i criteri distintivi (cosiddetti “sussidiari”) tra l’una a l’altra forma di lavoro, che sono:

  • la continuità  e la durata del rapporto;
  • le modalità  di erogazione del compenso;
  • la regolamentazione dell’orario di lavoro;
  • la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti);
  • la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.