Il maxiemendamanto alla Finanziaria ha differito gradualmente gli obblighi di tracciabilità  dei compensi di artigiani e professionisti. Ha mantenuto il principio, ma vigliaccamante dilatato i tempi di applicazione. Posto che sono a favore della imposizione per legge dei sistemi elettronici di pagamento per talune tipologie di rapporti di lavoro, per esempio quelli business to business o per i compensi elargiti dalle Pubbliche Amministrazioni, c’è ancora una cosa che non capisco.

Sulle modalità  ci si accapiglia, ma sui tempi tutti tacciono.  

Da quattro anni esiste una normativa [D.Lgs del 9 ottobre 2002 n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002] che chiarisce il principio del pagamento delle prestazioni lavorative dei professionisti fissandolo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Eppure tutti se ne infischiano allegramente.

Ben vengano i pagamanti via Web, gli assegni e tutto quello che desiderate.. Ma se arrivassero per tempo, sarei anche più tranquillo visto che la Legge già  esiste senza maxiemendamenti.  

àˆ il più grande d’Italia e non poteva che essere il primo. 

La Circolare Ministeriale in materia di Call Center ha iniziato a sortire effetti. Per i Call Center di Atesia, Cos, Cosmed, Aticos, In-action, tutti del Gruppo Almaviva (che raccoglie complessivamante 13.000 operatori telefonici) si parla di una significativa svolta. I contratti a progetto senza progetto sono stati convertiti in posti a tempo indeterminato, come è giusto che fosse. Totale: 6.500 stabilizzazioni, come spiega anche Repubblica.

In attesa del documento di gennaio che si occuperà  dell’uso di Internet e della Posta elettronica, il Garante Privacy ha messo le mani avanti, diffondendo le Linee Guida per il trattamento dei dati personali dei dipendenti privati [pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 dicembre 2006].

Nessuna novità , ma soltanto una raccolta di indirizzi già  espressi in passato. Il messaggio è rivolto agli imprenditori zelanti, agli spioni stile caso Telecom, ai padroncini che amano tenere traccia di informazioni sui propri dipendenti senza il loro consenso. Il principio cardine:

“Le informazioni di carattere personale possono essere trattate dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro” (Punto 2.1).

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) oltre trentanni fa – quando gli uffici amministrativi ancora non usavano i personal computer – accenna a un problema simile, in una maniera meno moderna ma molto chiara:

“àˆ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità  di controllo a distanza dell’attività  dei lavoratori”. (Art. 4)

Le “altre apparecchiature” sono poi diventate i PC e la questione privacy si è complicata..