Mentre si discute in Parlamento dell’equo compenso per i giornalisti freelance, una norma che lo stesso ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha snobbato senza mezzi termini, vale la pena di ripescare una questione: come calcolare il compenso di un professionista? Aboliti i tariffari da Bersani, sono rientrati [in assenza di parametri per valutare il valore delle prestazioni d’opera] dalla finestra, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.

In aggiunta è arrivato poi il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, ovvero il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia“. Anche in questo caso non si parla di giornalisti freelance (figuriamoci), ma c’è qualche spiraglio interessante sulla questione delle tariffe. Dopo avere affrontato i casi di avvocati, commercialisti, notai e architetti ecc. si arriva all’Articolo 40 del Capo VI “Disposizioni concernenti le altre professioni”, che recita così:

Articolo 40 – Altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.

Per analogia, si dice. Mancando una tradizione nella quotazione del lavoro professionale dei giornalisti non regolati da contratto nazionale, si ipotizza di poter derivare regole e metodi da situazioni tipiche di altre professioni. Di più, leggendo tra le righe, si dice che il valore di un lavoro, come recita già  da anni il Codice Civile, dipende da natura, importanza, pregio e urgenza dell’opera richiesta. E dai vantaggi che il committente ottiene. Questa regola a mio avviso è molto corretta, e non dovrebbero esserci postille o aggiunte.
Si possono fare anche nuove Leggi sull’equità , il problema tuttavia rimano uno solo. Pur esistendo già  da tempo norme di questo tipo, in un Codice che chiede appunto di essere civili, la regola di pagare il giusto trova la sistematica disapplicazione da parte di barbari, soggetti che ignorano le più semplici regole di convivenza e di diritto.
Più che regole e promemoria, servono sanzioni. Una parte che il legislatore dimentica sempre, taglia o che stralcia, per interessi di parte. La Legge Biagi ha fatto scuola. Inoltre, ogni Legge sui compensi dovrebbe avere come postilla la storia della sua redazione, e i progressivi cambiamenti apportati in corso d’approvazione, affinchè siano chiari i responsabili di deregulation retributive così devastanti nel segmento del lavoro intellettuale autonomo. Senza mettere in chiaro quali lobby abbiano portato a prendere determinate decisioni regolative, senza sanzioni e senza principi di equità , nessuna regolazione di mercato avrà  mai effetto reale e, peggio ancora, non scatenerà  neppure la giusta indignazione, quando diventa necessaria.

La giurisprudenza classica, e la recente Legge di Riforma del Lavoro (L. 28 giugno 2012 n. 92), hanno sempre trovato alcuni elementi indiziari quali indici di subordinazione. Stare in un posto, avere un computer, rispondere di comandi (per semplificare). Ne parlammo qui. Fornero ha poi aggiunto che ci deve essere un tetto di reddito e una durata di almeno due anni per presumere la subordinazione. Vabbè. Ha dimenticato, però, (soltanto fretta?) un’intera categoria di lavoratori: gli iscritti agli Albi professionali, volutamente esclusi dalla Riforma, che soffrono di situazioni di irregolarità , ai limiti tra autonomia e subordinazione. Tra questi, i giornalisti.

A sorpresa, però, è arrivata il 21 giugno scorso, un’interessante sentenza delle Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 10332 del 21 giugno 2012, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano) relativa a un contenzioso contro la RAI, che introduce una significativa novità  nel Diritto: “il lavoro giornalistico è subordinato quando comporta lo stabile inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale“!

L’intera vicenda, come descritta dal Legge e Giustizia.Continua a leggere